Normativa
07/08/2024
Sospensione rate mutui per eventi metereologici eccezionali Provincie BL, TV e VE

AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa che, ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2024 - e dell’Ordinanza della protezione civile 1086-del-18-giugno-2024  con cui è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 nel territorio della provincia di Belluno, di Treviso e di Venezia, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere alle banche e agli intermediari finanziari - fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza - una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

A tal fine, si comunica che, per ottenere la sospensione delle rate dei mutui in essere riferiti agli edifici danneggiati, l’interessato deve presentare alla Banca entro il 15 settembre 2024, oltre alla relativa domanda, una autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Al riguardo, si precisa che detta sospensione sarà regolata come segue:

a) qualora venga richiesta la sospensione della sola quota capitale:

  • durante il periodo di sospensione il mutuatario corrisponderà alla Banca mutuante gli interessi calcolati al tasso che regola il mutuo, di tempo in tempo vigente, sul debito residuo in essere al momento della sospensione. Tali interessi saranno corrisposti con la medesima periodicità e scadenza delle rate di ammortamento del finanziamento oggetto della sospensione;
  • durante il periodo di sospensione non saranno applicati interessi di mora alle quote capitali ricomprese nella sospensione. Resta fermo che nell’eventualità di mancato pagamento alle scadenze delle rate costituite dai soli interessi durante il periodo di sospensione, la Banca provvederà ad applicare la mora contrattualmente prevista;
  • trascorso il periodo di sospensione, il pagamento delle rate del mutuo dovrà riprendere dalla rata sospesa senza che la Banca mutuante sia tenuta a effettuare alcuna richiesta a tale riguardo. Di conseguenza, la durata del mutuo si intenderà automaticamente prorogata di un numero di rate pari a quelle sospese e l’ammortamento del mutuo riprenderà fino ad estinzione dell’importo residuo mutuato.

b) Qualora venga richiesta la sospensione dell’intera rata:

  • durante il periodo di sospensione non saranno applicati interessi di mora;
  • gli interessi che matureranno nel periodo di sospensione, a valere sul capitale residuo in essere al momento della sospensione, calcolati al tasso che regola il mutuo, di tempo in tempo vigente, saranno corrisposti dalla parte mutuataria con le successive rate residue di ammortamento;
  • trascorso il periodo di sospensione, il pagamento delle rate del mutuo dovrà riprendere dalla rata sospesa senza che la Banca mutuante sia tenuta ad effettuare alcuna richiesta a tale riguardo. Di conseguenza, la durata del mutuo si intenderà automaticamente prorogata di un numero di rate pari a quelle sospese e l’ammortamento del mutuo riprenderà fino ad estinzione dell’importo residuo mutuato.

Il personale della Banca è a disposizione per fornire ogni chiarimento al riguardo.

Documenti

Avviso alla Clientela

Ocdpc n. 1.086 del 18 giugno 2024