Normativa
23/08/2024
Sospensione Finanziamenti – DL 15 maggio 2024 N. 63

Con il Decreto Legge 15 maggio 2024 n. 63 recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché’ per le imprese di interesse strategico nazionale”, di seguito “D.L. Agricoltura”, così come convertito con modificazioni in Legge 12 luglio 2024, n. 101, sono stati introdotti degli interventi per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, florovivaistiche, della pesca e dell’ acquacoltura, determinatasi a seguito delle congiunture avverse derivanti dal conflitto russo ucraino, ivi incluso l’approvvigionamento delle materie prime agricole e di quelle funzionali all’esercizio delle attività di produzione primaria, nonché al fine di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo e quello della pesca e dell’acquacoltura.
Nello specifico, il comma 2 dell’art. 1 “Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, florovivaistiche, della pesca e dell'acquacoltura” dispone quanto segue.

Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che nell'anno 2023:

  •  hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 % rispetto all’ anno precedente;

ovvero

  • hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 % rispetto all’ anno precedente;

e le cooperative agricole che nell'anno 2023:

  •  hanno subito una riduzione, pari almeno al 20 % delle quantità conferite o della produzione primaria, rispetto all'anno precedente;

previa presentazione di un'autocertificazione (art. 47 DPR 445/2000) che attesti la suddetta condizione di 
accesso al beneficio, possono avvalersi della sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale 
della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di 
cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024
.

Possono beneficiare delle misure le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore 
del decreto (16-5-24) classificate come esposizioni creditizie deteriorate
, ai sensi della disciplina applicabile 
agli intermediari creditizi.
Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti.                          
La scadenza delle garanzie rilasciate dal “Fondo di garanzia per le PMI” o da “ISMEA” è automaticamente differita 
del medesimo periodo di sospensione o proroga.

Tale facoltà NON opera in automatico: la clientela deve formulare espressa richiesta alla Banca, che dovrà preventivamente verificare la sussistenza dei requisiti necessari per poter accedere alla sospensione della quota capitale delle rate.

INFORMATIVA SOSPENSIONE EX DL AGRICOLTURA BANCA VERONESE

INFORMATIVA SOSPENSIONE EX DL AGRICOLTURA ICCREA

INFORMATIVA SOSPENSIONE EX DL AGRICOLTURA BCCLEASING

MODULO DI RICHIESTA SOSPENSIONE AI SENSI DELL'ART. 1 CO.2 DL AGRICOLTURA COME CONVERTITO IN LEGGE 101-24