Normativa
26/08/2024
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile N. 1.093 del 30 Luglio 2024
Si comunica l’avvenuta emanazione dell’Ordinanza n. 1.093 del 30 luglio 2024 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della città metropolitana di Venezia, delle province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del comune di Badia Polesine, in provincia di Rovigo e nei territori posti su entrambe le sponde dell’Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine (RO) fino alla foce nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024” (qui di seguito la “Ordinanza”).
L’ ordinanza in questione, all’ art. 9 dispone quanto segue:
- in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 15 maggio 2024 hanno interessato il territorio della città metropolitana di Venezia, delle province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del comune di Badia Polesine, in provincia di Rovigo e nei territori posti su entrambe le sponde dell’Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine (RO) fino alla foce - considerato che detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile – i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, fino all’ agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dunque sino al 03 luglio 2025 – Dichiarazione stato emergenza del 03 luglio 2024);
- entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, ossia entro il giorno 29 agosto 2024, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filialie pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
- tempi di rimborso;
- costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
- il termine, non inferiore a trenta giorni (da quando viene resa l’informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione, dunque per richiedere la sospensione.
- Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 03 luglio 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.
Modulo di richiesta sospensione rate a seguito di eventi calamitosi