Sostegno Economico all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Articolo 56 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall'art. 1 comma 248 della Legge 30 dicembre 2020, n.178.
Articolo 1 come 248 della Legge 30 dicembre 2020, n.178 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, prevede la proroga della moratoria prevista per le PMI all’art. 56, comma 2 del decreto legge n. 18 del 2020.
La proroga, vale per le agevolazioni rivolte alle PMI di cui al comma 2 dell’art. 56 il cui termine finale era stato previsto al 30 giugno 2021, quindi per:
- non revocabilità dei fidi a revoca (art. 56, comma 2, lettera a);
- proroga dei fidi a scadenza (art. 56, comma 2, lettera b);
- sospensione delle rate di mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale (art. 56, comma 2, lettera c).
Rimangono ferme tutte le altre condizioni e i requisiti, di natura sia oggettiva che soggettiva, per accedere a tali agevolazioni. Dunque, le PMI e imprese che finora non avevano chiesto queste agevolazioni possono farlo adesso alle medesime condizioni previste in precedenza.
La proroga opera invece automaticamente e senza alcuna formalità per le PMI che al 31 dicembre 2020 hanno già ottenuto una o più delle agevolazioni in commento, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da far pervenire alla banca entro il termine del 31 gennaio 2021. Ciò significa che le PMI non dovono fare esplicita richiesta per ottenere la proroga. La Banca provvederà in modo massivo alla proroga delle scadenze dei singoli finanziamenti impattati e i relativi piani di ammortamento ove presenti. A completamento dell’attività di massiva delle proroghe verrà inviata ad ogni cliente interessato una comunicazione dell’intervenuto allungamento della proroga, nuovo piano di ammortamento.
Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 - recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (G.U. Serie Generale n.70 del 17.03.2020)
Con la presente Circolare vengono fornite indicazioni di natura operativa in merito alle fattispecie previste dall’articolo 56 del Decreto-Legge N. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) inerenti le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19 previste dal Governo.
Art. 49 - Fondo centrale di garanzia PMI
L’articolo 49 del Decreto prevede interventi del Fondo di garanzia per le PMI ampliando ed integrando le disposizioni di cui all'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9 (“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”).
In particolare, il comma 1 dell’art. 49 estende l’accesso alla garanzia del Fondo alle PMI ubicate sull’intero territorio nazionale, a differenza del decreto-legge n. 9/2020 che lo limitava a quelle con sede o unità locali nei comuni della c.d. “zona rossa”, e introduce, per la durata di 9 mesi dalla data della entrata in vigore del Decreto, varie misure derogatorie rispetto alla ordinaria disciplina del Fondo. Tra queste, si segnalano:
- la concessione a titolo gratuito della garanzia;
- l’innalzamento dell’importo massimo garantito per singola impresa ad euro 5.000.000;
- la fissazione della percentuale massima di copertura nell’80% dell'ammontare di ciascun finanziamento, per gli interventi di garanzia diretta, e nel 90% dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, per gli interventi di riassicurazione, fermo l’importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
- l’ammissibilità alla garanzia del Fondo dei finanziamenti per la rinegoziazione del debito, a condizione che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 10% del residuo debito;
- l’estensione automatica della durata della garanzia del Fondo nelle operazioni in cui le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale in connessione all’emergenza del virus Covid-19;
- la determinazione, ai fini dell’accesso alla garanzia, della probabilità di inadempimento delle imprese sulla base del solo modulo economico-finanziario del modello di valutazione prescritto nelle vigenti disposizioni operative del Fondo, ferma restando l’esclusione delle imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” secondo la disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi della normativa europea (art. 2, punto 18 del Regolamento UE n. 651/2014);
- l’eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie a carico del soggetto richiedente;
- la cumulabilità della garanzia del Fondo con altre forme di garanzia in operazioni di investimento immobiliare nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro;
- la possibilità di elevare la quota della tranche junior coperta dal Fondo del 50% e, in presenza di altri garanti, di un ulteriore 20% per le garanzie su portafogli di finanziamenti rivolti a imprese danneggiate dall’emergenza Covid19 o appartenenti a settori/filiere maggiormente colpiti dall’epidemia;
- l’ammissibilità, senza valutazione, alla garanzia del Fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, per i finanziamenti a 18 mesi meno un giorno, di importo non superiore a 3.000 euro concessi da banche e intermediari a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19, come dichiarato in apposita autocertificazione;
- la proroga per tre mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
Per le suddette finalità la dotazione finanziaria assegnata al Fondo per l’anno 2020 risulta pari a 1500 milioni di euro. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche alle garanzie (di cui all’art. art. 17, comma 2, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102) prestate dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) a fronte di finanziamenti bancari in favore delle imprese agricole e della pesca.
Per i finanziamenti di banche e intermediari finanziari destinati ad operazioni di microcredito, l’art. 49 stabilisce, al comma 4, che gli operatori del settore iscritti nello specifico elenco e in possesso del requisito di micro piccola media impresa possano beneficiare della garanzia del Fondo a titolo gratuito, nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento e, per le imprese nuove o attive da non oltre tre anni e non utilmente valutabili, senza valutazione del merito creditizio.
Art. 56 - Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19
L’art. 56 del Decreto stabilisce espressamente che l’epidemia Covid-19 costituisce evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (e pertanto i relativi interventi di sostegno non sono da considerarsi assoggettabili nella disciplina sugli aiuti di Stato). Per questo motivo, il Decreto prevede alcune misure agevolative per i finanziamenti e le linee di credito che le Piccole e Medie Imprese (PMI), danneggiate dell’epidemia, hanno in essere presso il sistema bancario.
Destinatarie di queste misure sono esclusivamente le microimprese e le PMI, aventi sede legale in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del Decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate.
Le imprese possono beneficiare delle agevolazioni dietro semplice comunicazione da inviare alla Banca corredata della autodichiarazione, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, con la quale l’Impresa autocertifica di aver subito una carenza temporanea di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Si riportano di seguito le misure previste dal Decreto Legge:
- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020.
Ciò significa che, fino alla predetta data, non sarà possibile revocare i seguenti finanziamenti concessi a tempo indeterminato a favore di microimprese e PMI:
- aperture di credito;
- anticipi fatture;
- anticipazioni al salvo buon fine;
- gli sconti di portafoglio commerciale;
- anticipazioni all’esportazione (c.d. anticipi export);
- ogni altra tipologia di finanziamento, comunque denominata, che preveda l’anticipazione da parte della banca dei crediti vantati dal cliente nei confronti di terzi.
- sono prorogati fino al 30 settembre 2020 i finanziamenti a rientro non rateale con scadenza anteriore al 30 settembre stesso e i rispettivi elementi accessori (art. 56, comma 2, lett. . Pertanto, dovrà essere rimandata al 30 settembre 2020 la scadenza di:
- finanziamenti c.d. bullet;
- finanziamenti all’import;
- finanziamenti Senza Vincolo di Destinazione;
- ogni altro finanziamento diverso da quelli indicati alla precedente lettera a) che non sia a rientro rateale, ivi incluse le aperture di credito che scadano prima del 30 settembre 2020.
- è sospeso fino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate o dei canoni di leasing con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. Possono fruire di questa agevolazione:
- i mutui chirografari e ipotecari;
- gli sconti finanziari e agrari;
- i contratti di leasing;
- ogni altro finanziamento che prevede un piano di rimborso rateale.
Per questi finanziamenti il pagamento dell’intero importo delle rate viene sospeso fino al 30 settembre 2020 a partire dalla ricezione della domanda di agevolazione e il piano di ammortamento viene prorogato per un periodo pari alla durata della sospensione.
Il Decreto specifica che la sospensione debba essere eseguita dalla Banca senza formalità e secondo modalità che non generino nuovi o maggiori oneri né per la Banca né per le imprese. È facoltà delle imprese di richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Le agevolazioni concesse a valere su finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, potranno essere realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti, con automatico allungamento del contratto di provvista per il periodo di prolungamento del piano di ammortamento e alle stesse condizioni del contratto originario. Nel caso di finanziamenti agevolati, sarà invece necessario che venga data preventiva comunicazione all’ente incentivante che, entro 15 giorni, può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.
L’art. 56, comma 6, prevede che, su richiesta telematica del finanziatore, le operazioni di agevolazione appena elencate possano essere ammesse alla garanzia ulteriore del Fondo di garanzia per le PMI senza valutazione. A questo scopo viene costituita un’apposita sezione del Fondo che garantirà:
- per le aperture di credito a revoca e i finanziamenti a fronte di anticipi su crediti, un importo pari al 33% dei maggiori utilizzi del fido risultanti alla data del 30 settembre 2020 rispetto all’importo utilizzato alla data di pubblicazione del decreto;
- per i finanziamenti a rimborso non rateale, un importo pari al 33 % del prestito;
- per i finanziamenti a rimborso rateale, un importo pari al 33 % delle singole rate in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese.
La garanzia è sussidiaria e a titolo gratuito e, in ogni caso, copre solo quanto contrattualmente dovuto dal cliente per capitale e interessi a fronte dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, nonché delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati.
L’escussione della garanzia del Fondo potrà avvenire a condizione che, nei 18 mesi successivi dal termine delle misure di sostegno, venga dato avvio alle procedure esecutive15 per il mancato pagamento totale o parziale di quanto dovuto per l’inadempimento dei finanziamenti oggetto dell’agevolazione. La richiesta deve essere corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo.
Il rimborso da parte del Fondo avverrà in due tranche:
- entro 90 giorni dalla richiesta, verificata la legittimità della stessa, il Fondo provvede a liquidare alla banca un importo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale e il 33 % della perdita finale stimata a carico del Fondo.
- entro 180 giorni dall’esaurimento delle procedure esecutive, la banca può richiedere la liquidazione del residuo importo dovuto dal Fondo che provvederà entro 30 giorni.
PROCEDURA PER FORMALIZZAZIONE A DISTANZA DELLE OPERAZIONI
Visto il particolare periodo, e stante la difficoltà in molti casi di ottenere una firma in presenza del Cliente, la Banca potrà valutare l’utilizzo di una procedura semplificata per la formalizzazione a distanza delle relative operazioni di richiesta di una delle misure previste da parte del Decreto.
In particolare, data la contingenza e le difficoltà create dall’emergenza COVD-19, si potrà valutare (oltre alla raccomandata A/R) l’utilizzo di canali alternativi quali PEC/e-mail/fax.
Per quanto ovvio, sarebbe preferibile che le richieste da parte della clientela pervenissero via PEC o raccomandata A/R dal momento che queste modalità consentono di tracciare il momento della ricezione con apposita ricevuta.
Solo in determinati casi (ad esempio nel caso di soggetti privati che come tali non sono obbligati ad avere la PEC per legge) e qualora non sia in altro modo possibile acquisire la relativa domanda, dato che la normativa non sembra escludere che la richiesta possa arrivare anche via mail o via fax, potrebbe essere possibile accettare anche tale modalità.
Nel caso di strumenti quali e-mail e fax, sarebbe altresì opportuno che il cliente manlevasse la Banca per l’utilizzo di tali modalità. In tutti i casi di invio della richiesta a distanza (pec, e-mail, fax) la Banca avrà comunque cura, alla prima occasione utile, di acquisire il documento originale, anticipato dal cliente tramite le modalità elettroniche indicate.
Si riporta di seguito, una sintesi dell’iter per l’acquisizione della documentazione a distanza:
- Raccolta della comunicazione da parte del cliente:
a) la Banca tramite e-mail/PEC invia al cliente, che abbia preventivamente contattato la stessa comunicando l’intenzione di volersi avvalere della misura, il modulo contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e la comunicazione di volersi avvalere delle misure (Allegato 1) e l’autocertificazione di appartenenza dell’impresa alle microimprese o piccole medie imprese (Allegato 2), possibilmente precompilato e con le indicazioni relative agli affidamenti in essere per cui è possibile chiedere la proroga/sospensione;
b) il cliente sceglie le opzioni contenute nel modulo (Allegato 1), (il soggetto che può operare in suo nome e conto in caso di Società) e lo firma in modalità tradizionale. Successivamente lo scansiona (o lo fotografa), e lo manda tramite e-mail/PEC/fax/ in risposta alla comunicazione della Banca. Se il cliente è dotato di firma digitale, lo firma anche digitalmente. Successivamente il cliente dovrà far pervenire comunque l’originale del documento alla Banca;
c) la Banca alla ricezione della documentazione, verifica che la firma apposta sui documenti sia dei soggetti abilitati alla firma e, eventualmente, la confronta anche con lo specimen di firma.
- Comunicazione al cliente della sospensione/proroga:
la Banca istruisce la pratica (l’istruttoria è volta essenzialmente a verificare che il cliente abbia i requisiti per accedere alle misure del Decreto) e all’esito positivo di questa, invia al cliente l’avvenuta sospensione/proroga.
In caso di esito negativo della suddetta attività istruttoria e, quindi, in caso di assenza dei requisiti da parte del cliente, la Banca comunica, con le stesse modalità sopra indicate, l’impossibilità del cliente di accedere alle misure, specificando i motivi del mancato accoglimento.
- Perfezionamento ai fini delle garanzie:
la Banca, sempre in caso di esito positivo, comunica ai terzi garanti (Consorzi fidi, fideiussori, terzi datori di pegno o di ipoteca) all’indirizzo e con le modalità concordate nell’atto di concessione della garanzia, l’avvenuta sospensione/proroga degli affidamenti garantiti in forza di quanto previsto dal Decreto. Ciò vale anche per le garanzie prestate dai Consorzi fidi per espressa indicazione dello stesso Decreto.
Allegato 1
Allegato 2